In un mondo sempre più globalizzato è necessario assicurare la tutela della Proprietà Industriale nel maggior numero di Paesi.

Il brevetto è uno strumento utile alla protezione di una propria invenzione, che si inquadra all’interno della più ampia categoria della Proprietà Industriale, la quale ricomprende anche il marchio.

Il brevetto ed il marchio sono due forme di protezione diverse tra di loro e con oggetti distinti, in sintesi, il primo riguarda la tutela dell’invenzione in sé e il secondo la tutela del nome di un determinato prodotto.

Occorre sin d’ora precisare che il brevetto è sempre un titolo nazionale (costituisce un diritto territoriale), soggetto a leggi e tribunali nazionali che giudicano sulle eventuali controversie.

Il brevetto europeo è disciplinato dalla Convenzione omonima del 1973, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000, ratificata dai Paesi dell’Unione Europea ed alcuni Paesi europei che non fanno parte dell’UE.

Il brevetto europeo non è una entità a sé stante (come ad esempio il marchio europeo) bensì una procedura unica per richiedere allo stesso tempo più brevetti nazionali. In caso di esito positivo di tale procedura, infatti, il brevetto va convalidato in ciascuno degli Stati e le successive tutele del brevetto andrebbero azionate in ciascun Paese.

L’art.52 di tale Convenzione stabilisce che “I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale”.

La procedura relativa al brevetto europeo viene gestita dall’Ufficio brevetti europeo, anche chiamato EPO (European Patent Office) ed è azionata con la domanda dell’interessato.

La domanda di brevetto può essere presentata autonomamente o entro 12 mesi dal deposito del corrispondente e precedente brevetto nazionale (in base al diritto di priorità).

Chiunque può depositare tale richiesta, indipendentemente dalla propria residenza o nazionalità, ma colui il quale non abbia residenza o nazionalità in uno dei paesi aderenti alla convezione EPO dovrà essere rappresentato da un Mandatario Abilitato EPO.

Successivamente la domanda e gli allegati vengono esaminati dell’EPO, 18 mesi dopo il deposito la domanda viene resa accessibile al pubblico, e sono necessari alcuni mesi ulteriori prima che l’EPO dia il parere definitivo. 

Al termine della procedura l’EPO potrà accogliere la domanda e concedere il brevetto o rigettarla.

Il brevetto europeo ha una durata 20 anni, termine che decorre dalla data di deposito della domanda.

In conclusione quindi la disciplina esaminata è sicuramente da tenere in conto per chi voglia estendere la tutela del proprio brevetto nella maggior parte dei Paesi europei nonché in tutti quelli dell’UE in maniera semplificata, con notevoli vantaggi economici e temporali.

 

Milano, 16 Aprile 2020

 

Avv. Giovanni Babino

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