La recente normativa europea (Reg. UE n. 650/2012) in vigore dal 17 agosto 2015 può considerarsi una svolta epocale in materia di legge applicabile alle successioni dei cittadini degli Stati dell’Unione Europea.

Sino al nuovo Reg. UE n. 650/2012, molti Paesi Europei (Italia, Austria, Germania, Grecia, Spagna) applicavano alle successioni il principio della cittadinanza del defunto.

Quindi, la successione di un cittadino italiano era regolata dalla legge italiana, e spesso nel caso in cui il cittadino italiano fosse residente all’estero ed avesse beni mobili o immobili in Italia, sorgeva una contesa in merito a quale legge fosse applicabile alla successione, se la legge italiana o quella dello Stato di residenza, con conseguenze spesso notevoli se si considera che il diritto di legittima era riconosciuto da alcuni Paesi Europei e non da altri.

Secondo la legge italiana prima applicabile, la successione del cittadino italiano residente all’estero era regolata dalla legge italiana;

il cittadino italiano residente all’estero aveva però facoltà di redigere testamento e dichiarare nel testamento che la successione sarebbe stata regolata dallo Stato in cui risiedeva; tuttavia anche nel caso in cui il cittadino avesse scelto la legge non italiana, rimanevano salvi i diritti che la legge italiana attribuiva ai legittimari residenti in Italia.

La situazione è drasticamente cambiata dall’1 agosto 2015, per il cittadino italiano residente all’estero.

Dal 17 agosto 2015 alla successione del cittadino italiano residente nei Paesi UE, non si applicherà più la legge di nazionalità cioè quella italiana, ma la legge del Paese di residenza.

Quindi, se il cittadino italiano risiede in Germania, e non ha fatto testamento, la successione sarà regolata dalla legge del Paese di residenza, e quindi dalla legge della Germania, e ciò anche per tutti quei beni del defunto, siano immobili o mobili che si trovano fuori dalla Germania (per esempio in Italia).

Tuttavia, il Reg. UE, sopra menzionato consente al cittadino residente in un Paese UE diverso da quello di nazionalità, di scegliere (con espressa dichiarazione in testamento) se a regolare la sua successione sia la legge di nazionalità (anche di uno stato non facente parte dell’UE) o la legge del paese di residenza.

La scelta della legge che regolerà la successione è una scelta della massima importanza, e quindi è della massima importanza la redazione del testamento.

Scegliere con testamento di applicare la legge di un Paese invece che quello di un altro può avere delle conseguenze notevoli.

Per esempio in materia di diritto di legittima, la cosiddetta riserva ereditaria.

In Belgio, il coniuge superstite ha diritto unicamente all’usufrutto del patrimonio personale del defunto;

in Spagna al coniuge superstite spetta il solo usufrutto su una quota di eredità, in Inghilterra il coniuge o i figli non hanno diritto di legittima.

L’art. 23 del Reg. UE citato, dispone che la legge scelta regola l’intera successione anche in merito a:

a) le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione;

b) l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote;

c) la capacità di succedere;

d) la diseredazione e l’indegnità;

e) la divisione dell’eredità

L’art. 25 regola i patti successori e l’art. 28 regola la validità formale dell’accettazione dell’eredità e la rinunzia.

L’art. 62 istituisce il certificato successorio europeo.

Per tali considerazioni, la pianificazione successoria è importante per i cittadini italiani residenti all’estero e per i cittadini di paesi UE o extra UE residenti in Italia e va curata e ponderata in ogni suo aspetto.

 

Milano, 04 aprile 2016

 

Avv. Giovanni Babino

Chiedi una Consulenza


Babino Falcone & Falcone offre una consulenza altamente specializzata, sia giudiziale che stragiudiziale, grazie ad un team di professionisti dotati di un know how acquisito in ventuno anni di intensa attività professionale.