Garantito il diritto di libertà

La Corte Costituzionale garantisce ancora una volta il diritto di libertà, dichiarando la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui dispone il carattere obbligatorio della mediazione.

La mediazione, pertanto, è riconosciuta nel nostro ordinamento giudiziario, tuttavia, il cittadino è libero di scegliere di avvalersi o meno della mediazione.

La Corte Costituzionale dichiara la “mediazione civile obbligatoria” incostituzionale.

L’art. 136 della Costituzione sancisce che “quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Quindi il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione, ha cessato di avere efficacia dalla pubblicazione della sentenza della Consulta.

Data 30 ottobre 2012

 

Avv. Giovanni Babino

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