La nuova legge di bilancio (L.157/2019), in attuazione del decreto fiscale (D.l.n.124/2019) ha apportato alcune innovazioni riguardo alla tassabilità dei frutti percepiti dai beneficiari nell’ambito di un trust estero (trasparente o opaco).

Com’è noto il trust, dal punto di vista fiscale, può essere trasparente od opaco.

Un breve cenno alle due figure di trust:

  1. Il trust trasparente è il trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari;
  2. Il trust opaco è il trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.

Nel trust opaco, gli eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del Trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal Trustee.

Si intende come trust estero di interesse per lo Stato Italiano, quello costituito all’estero e in cui il trustee sia un’entità estera persona fisica o società e nel trust siano conferiti beni esistenti all’estero ed anche in Italia.

L’art. 1 comma 74 L. 296/2006 ha inserito il trust tra gli enti commerciali e non commerciali nell’ambito dei soggetti che scontano l’IRES di cui all’art, 73 D.P.R. 917/1986.

Un trust opaco paga l’IRES al 24 % in qualità di ente non commerciale mentre, nel trust trasparente, il reddito viene imputato direttamente ai beneficiari e sconta, quindi, le aliquote IRPEF progressive.

Si precisa come il legislatore abbia previsto, quale regola generale, che i redditi del trust siano tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, verrà qualificato come ente commerciale o ente non commerciale.

Analogamente agli enti non commerciali, il trust risulterà tassato sulle varie categorie di reddito come una persona fisica (ad esempio, gli affitti saranno considerati redditi da fabbricati mentre i dividendi sono considerati redditi di capitale.)

Riassunte brevemente le linee generali, l’attenzione si volge alla nuova legge di bilancio che, in particolare, modifica l’art. 44 del Testo unico delle imposte sui redditi, introducendo l’obbligo di tassare i redditi a qualsiasi titolo distribuiti dal trust estero, anche se opaco (nello specifico caso in cui sia costituito in uno Stato a “fiscalità privilegiata” ex art. 47-bis TUIR), ai percipienti italiani; tali redditi dovranno essere trattati come redditi di capitali e pertanto tassati nell’IRPEF del contribuente.

Qualche osservazione su dette novità legislative.

Nel trust trasparente estero, se i redditi non sono distribuiti, ma rimangono nel trust per varie finalità coerenti con lo scopo del trust, non ricorre il presupposto per l’applicazione di IRPEF o altre imposte sul reddito ai beneficiari, perché i medesimi non percepiscono reddito.

Nel trust opaco estero, considerato che non vi sono i beneficiari definiti, non può esserci distribuzione di redditi da parte del trust, ed al momento non ricorrono i presupposti per l’applicazione delle novità impositive di cui alla legge di bilancio.

Sembra che il legislatore, consapevole dei limiti della normativa tributaria in merito al trust opaco estero, abbia in mente altra strategia impositiva ma al momento si tratta solo di ipotesi e, come tali, nessun commento è possibile.

Milano, 28.01.2020

 

Avv. Giovanni Babino

 

Chiedi una Consulenza


Babino Falcone & Falcone offre una consulenza altamente specializzata, sia giudiziale che stragiudiziale, grazie ad un team di professionisti dotati di un know how acquisito in ventuno anni di intensa attività professionale.