Anni fa, quando gli imprenditori italiani discutevano di internazionalizzazione, il maggiore rilievo veniva attribuito alla delocalizzazione della produzione.

I tempi e le leggi sono cambiate, il principio di libertà di stabilimento all’interno dei Paesi dell’Unione Europea posto dal trattato che ha istituito la Comunità Europea è stato sempre più spesso ribadito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea (sentenza Centros 09.03.1999) (sentenza emessa il 12.09.2006 nel caso N. 196/04 Cadbury/Schweeps) ed in ultimo anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 22/30 ottobre 2015 (Caso Dolce&Gabbana) lo ha ribadito.

La legislazione Comunitaria consente alle imprese di ogni Paese UE e quindi, alle imprese italiane, di costituire società nei differenti Paesi Europei, con le quali operare nello scenario internazionale e beneficiare della tassazioni più favorevoli di alcuni Paesi dell’Unione.

IL Regno Unito è tra i Paesi Europei quello al quale le Imprese Italiane e i cittadini italiani guardano con maggiore interesse in considerazione di una tassazione leggera finalizzata allo sviluppo economico delle società inglesi (UK Companies) e per esso, allo sviluppo della prosperità del Regno Unito.

Le prospettive e gli orizzonti delle Autorità Tributarie (Tax Authority) nel Regno Unito sono ben diversi da quelli dell’Autorità Tributaria Italiana.

Ogni Paese ha la sua storia e nella storia britannica hanno inciso forse più di altre le tesi liberistiche, aprendo nuovi orizzonti anche in campo economico.

- Come non considerare l’apporto di Adam Smith che già alla fine del Settecento “giunse alla considerazione che per promuovere il benessere di una nazione, ogni individuo, nel rispetto della legge doveva essere libero di perseguire il proprio interesse a proprio modo e di porre sia il suo lavoro sia il suo capitale in concorrenza con quelli degli altri individui. Non è dalla benevolenza del macellaio del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse.

L’individuo persegue egoisticamente il proprio guadagno personale ma è agevolato da una mano invisibile che lo spinge a promuovere il bene pubblico che non rientra nelle sue intenzioni.

Quest’ultima affermazione è particolarmente sorprendente considerato che per gran parte della storia dell’uomo, il fatto di agire nel proprio interesse (ossia cercare di accumulare ricchezze) è stato percepito come deplorevole e in alcuni casi, considerato illegale” (Alan Greenspan – Adam Smith Memorial Lecture Kirkcaldy – Scozia 6 febbraio 2005).

Nel Regno Unito, e nel mondo anglosassone, l’agire per il proprio interesse non è valutato negativamente e questa è forse la chiave per comprendere la fluidità, la dinamicità, in altre parole l’espressione anche in campo economico della libertà, valore fondamentale nei Paesi Anglosassoni.

Si comprendono così le radici storiche del mondo britannico e l’opportunità di inserirsi in esso per meglio gestire l’attività economica nello scenario internazionale.

Tuttavia, per accedere da protagonisti allo scenario internazionale, non è sufficiente la costituzione di una società nel Regno Unito, si deve avere un’adeguata assistenza legale e tributaria per poter elaborare le strategie operative, gli opportuni contratti, le più incisive partecipazioni, e le cautele che permettano di realizzare un’entità efficiente, che possa operare dinamicamente nei principali mercati esteri, con efficienza e redditività, mantenendo anche, per chi lo desidera, rapporti contrattuali con le imprese italiane.

E’ anche necessario poter disporre di una consulenza legale e tributaria di respiro internazionale e che sia parte di un network di Studi Legali e di Commercialisti, nei principali Paesi del mondo.

Nuovi orizzonti dunque si aprono ma, per navigare verso terre nuove, è necessario un Ufficiale di rotta che abbia profonde conoscenze della navigazione, in modo da evitare tragici naufragi.

 

Milano, 2 Maggio 2016

 

Avv. Giovanni Babino

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