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Immagine del redattoreAvv. Giovanni Babino

Quasi triplicato il limite di utilizzo del contante



La legge di stabilità 2016 approvata lo scorso dicembre in Parlamento, oltre a prevedere, tra le altre, l’abolizione della Tasi e la riduzione del canone Rai ad € 100,00 (nonché la sua rateizzazione nella bolletta dell’utenza elettrica, salvo dichiarazione di non detenzione della televisione da presentarsi ogni anno), ha emendato l’importo del denaro contante utilizzabile per gli scambi, innalzando la soglia da € 999,99 a €2999,99 al fine di rilanciare l’economia e di incentivare gli scambi.


Va da sé che qualsiasi pagamento di importo superiore potrà effettuarsi mediante bonifico bancario, assegno non trasferibile, carta di credito o di debito, sic et simpliciter tramite strumenti tracciabiliIl limite di mille euro era stato fissato dall’allora neo insediato Governo Monti nel 2011 con l’introduzione dell'art. 12 del c.d. Decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge n. 214 del 2011) al fine di contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio. Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Dal 2008 a metà 2010 la soglia era di € 12.500,00, fino ad agosto 2011 era stata fissata ad €5.000,00, alla fine del 2011 ad € 2.500,00, con il decreto Salva Italia ad € 1.000,00 ed infine adesso ammonta ad € 3.000,00.


Tuttavia in questa occasione, a differenza di quanto accadeva nel passato, la soglia di utilizzabilità del denaro contante non va di pari passo con i limiti di trasferibilità degli assegni bancari e postali; infatti, nonostante la novella della manovra finanziaria, gli assegni recanti importi pari o superiori a mille euro continueranno ad essere sottoposti all’obbligo di inserimento della dicitura “non trasferibile”.


Alla nuova soglia dell’uso dei contanti fino ad €2.999,99 non fanno eccezione i pagamenti delle tasse, quelli del bollo auto, o delle cartelle di Equitalia. Stessa cosa per tutti i pagamenti che risultano dovuti per legge, come ad esempio l’assicurazione obbligatoria sulle auto.Ai versamenti ed ai prelievi sul conto corrente non viene applicata la normativa sulla tracciabilità, di fatti la soglia massima vale per i soli trasferimenti di denaro, nello scambio di soldi tra soggetti diversi, pubblici o privati, non incorre in alcuna violazione chi, a scopo di godimento personale, versi o prelevi denaro contante.


Anche più trasferimenti singoli rispettivamente di importi inferiori alla soglia di legge ma, nel complesso, di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili poiché relativi a distinte ed autonome operazioni oppure alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione o pagamento rateale). Superata la soglia dei tremila euro la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per i trasgressori continua ad essere quantificata dall'1% al 40% dell'importo trasferito mediante denaro contante.


La legge di stabilità 2014, introduttiva del difetto di nullità dei contratti di locazione che non fossero stati registrati, nella lotta agli “affitti in nero” aveva anche vietato il pagamento in contanti, di qualsiasi importo, dei canoni locativi. La nuova manovra finanziaria del Governo Renzi elimina tale disposizione.


E’ quindi possibile pagare in contanti l’affitto di qualsiasi tipo di immobile a patto però che la cifra sia inferiore al nuovo limiteNessuna modifica è stata apportata invece al limite oltre il quale la P.A. deve avvalersi unicamente di pagamenti elettronici: per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, come per esempio le pensioni e gli stipendi, restano in vigore le norme del 2014, quindi la soglia dei mille euro.


Non mancano le deroghe, il limite all’utilizzo del contante riguarda i cittadini italiani e, più in generale, i cittadini residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia). I turisti stranieri residenti in Paesi extra UE potranno effettuare acquisti al dettaglio presso negozi e agenzie di viaggio, effettuando pagamenti in contanti fino a €10.000,00 purché esibiscano un documento di identità, autocertificazione attestante la residenza in un Paese al di fuori dell’Unione Europea e del SEE, l’esercente faccia una contestuale comunicazione preventiva all’Agenzia dell’Entrate con la quale indichi il conto corrente che intenderà utilizzare per accreditare entro il primo giorno feriale utile successivo alla ricezione dei contanti e consegnare all’operatore finanziario copia della suddetta comunicazione.


Dopo un procedura così macchinosa è prevedibile che il turista si sentirà maggiormente confortato nel sapere che l’esercizio commerciale è dotato di pos, tra l’altro obbligatorio per tutti gli esercenti a partire dalla legge di stabilità 2016.

 

 

Fonte: D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la Legge n. 214 del 2011, legge di stabilità 2014 approvata con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015).

 

Palermo, 11 febbraio 2016.

Avv. Giovanni Babino

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