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La società semplice come strumento di gestione e detenzione di beni

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    Avv. Giovanni Babino
  • 31 minuti fa
  • Tempo di lettura: 1 min

La società semplice, disciplinata dagli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile, è una delle forme societarie più flessibili previste dall’ordinamento italiano.


La società semplice (spesso abbreviata in s.s.) viene generalmente costituita mediante atto notarile e successivamente iscritta nel Registro delle Imprese.


È necessario, inoltre, che la società sia composta da almeno due soci, i quali possono stabilire con ampia autonomia le regole di funzionamento e le modalità di amministrazione.

È importante chiarire che la società semplice non può esercitare attività commerciale.


Per tale motivo questo tipo di società trova applicazione soprattutto in ambiti come la gestione di beni (mobili o immobili), e può essere utilizzata efficacemente come strumento di organizzazione e amministrazione del patrimonio, anche nell’ambito della pianificazione familiare.


È sempre opportuno valutare attentamente il caso concreto e le finalità perseguite, poiché l’utilizzo della società semplice deve essere coerente con la natura non commerciale di questa forma societaria.


Per questi motivi, l’assistenza di un avvocato risulta fondamentale.


Il nostro studio si occupa da anni di queste tematiche ed è a disposizione per fornire consulenza e supporto nella valutazione della soluzione più adeguata.


Milano, 12.03.2026


Avv. Giovanni Babino

 
 
 

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