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Norme a tutela dell'export - La clausola EX WORKS (EXW)!



Tra i principali problemi della compravendita con l’Estero, va incluso quello riguardante il ricorso all’Autorità Giudiziaria nel caso di inadempimenti contrattuali.


Nelle operazioni di export è frequente che il compratore, entità avente sede all’Estero, non provveda al pagamento del prezzo della merce acquistata.


Sorge quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria, e si devono affrontare valutazioni differenti a seconda che l’acquirente debitore abbia sede in un Paese extra UE o in un Paese UE.


Le difficoltà possono essere evitate inserendo nei contratti riguardanti la compravendita di beni mobili, la clausola “franco fabbrica” detta anche clausola ex works e la cui validità è internazionalmente riconosciuta (Incoterm).


Con la clausola ex works i beni compravenduti devono essere consegnati presso la fabbrica o lo stabilimento del venditore.


Nel caso di compravendita di beni, conclusi con entità aventi sede in Paesi extra UE, l’inserimento della clausola franco fabbrica (ex works) offre al venditore la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria nel suo Paese per un processo o un ingiunzione di pagamento nei confronti dell’entità straniera avente sede all’estero.


Nel caso di compravendita di beni ad acquirenti aventi sede in un Paese UE, si devono valutare i Regolamenti Europei che spesso derogano alle convenzioni internazionali che valgono per i Paesi extra UE.


Sorge quindi la necessità di adire l’Autorità Giudiziaria e quindi si deve accertare quale sia la giurisdizione competente all’interno dei Paesi UE.


L’inserimento della clausola franco fabbrica o ex works nel contratto di compravendita, ed il disposto dal Reg. UE 1215/2012 in merito alla giurisdizione, offrono la soluzione.


l reg. UE 1215/2012 in merito alla giurisdizione, all’art. 5 stabilisce che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo”.


Nell’ambito della compravendita di beni all’interno dell’Unione Europea, l’art. 7 lettera b) del detto regolamento, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di compravendita dei beni, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.


In considerazione della clausola Franco Fabbrica, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati è il luogo in cui è posto il domicilio del venditore. In questo modo, il venditore creditore può adire l’Autorità Giudiziaria del suo Paese e non deve rivolgersi all’Autorità Giudiziaria degli altri Paesi UE.


L’Incoterm EXW rappresenta sicuramente, nell’ambito delle esportazioni effettuate da parte degli operatori italiani, (si stima che circa l’80% dei contratti di export vengano siglati con l’utilizzo di tale clausola contrattuale) la modalità preferita per la vendeta dei prodotti in quanto, nell’ottica del venditore, rappresenta il contratto meno impegnativo in termini di obblighi ed adempimenti. Il cedente nazionale riesce infatti ad adempiere correttamente al contratto stipulato, limitandosi a preparare la merce pattuita nei propri locali entro la data convenuta evitando così di dover individuare un trasportatore, trattare sul prezzo, interessarsi delle formalità doganali, dell’assicurazione della merce e di tutto quanto risulta essere inerente ad una spedizione internazionale, ma soprattutto evitando nel caso in cui debba adire l’Autorità Giudiziaria di doversi rivolgere all’Autorità Giudiziaria estera.


Milano, 07 Febbraio 2017.

Avv. Giovanni Babino

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