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Immagine del redattoreAvv. Giovanni Babino

Crowdfunding: ora esteso anche al finanziamento delle piccole-medie imprese



Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 289 del 12 dicembre 2017) la delibera Consob 29 novembre 2017 n. 20204 con le modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” (crowdfunding).


L’Equity Crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi che consente ad imprese, startup o PMI, di finanziare la propria crescita. Attraverso piattaforme web appositamente autorizzate (in Italia dalla Consob), chiunque avrà la possibilità di investire in imprese che, in una arco di tempo definito, offrono quote del proprio capitale in cambio di fondi.


Dal 3 gennaio 2018 le PMI potranno essere finanziate con capitale di rischio attraverso le piattaforme web dedicate, con accesso diretto all’equity crowdfunding.


L’azienda si presenta online sulle piattaforme autorizzate dalla Consob, spiega i suoi obiettivi e fissa il target di raccolta che dovrà essere raggiunto entro la fine della campagna.


Secondo il Politecnico di Milano, le piattaforme online autorizzate sono attualmente 22.


In molti Paesi del mondo il fenomeno non è soggetto a leggi o regolamenti specifici, l’Italia – primo Paese europeo a farlo – si è dotata di un regolamento approvato dalla Consob. La normativa è però relativa solo all’equity crowdfunding.


Si tratta di un’evoluzione del crowdfunding tradizionale. Ed infatti, nel più conosciuto donation crowdfunding, la persona che dona sostiene una causa sociale, a titolo di liberalità, senza ottenere nulla in cambio. Attraverso l’equity crowfunding, invece. gli investitori che contribuiscono alla raccolta ottengono un titolo di partecipazione all’azienda, accedendo a tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che ne conseguono.


Il buon esito del crowdfunding per le PMI dipenderà dalla capacità di convincere gli investitori 2.0 sulla qualità del proprio business plan.


Destinatari della vigilanza da parte della Consob sono le piattaforme on line sulle quali imprese ed investitori si incontrano, tuttavia l’Autorità amministrativa indipendente non può offrire alcuna garanzia/vigilanza sulla veridicità delle informazioni pubblicate dalle aziende.


Milano, 17 gennaio 2018.

Avv. Giovanni Babino

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