Chi ricorda che la convenzione di Washington ha istituito il testamento internazionale?
Al fine di rendere più agevole la pianificazione della successione internazionale, proteggendola dunque da ostacoli e complicazioni legislative di sorta, é stata stipulata nel 1973 la Convenzione di Washington sull’adozione di norme uniformi in materia testamentaria che ha istituito il testamento internazionale.
L’Italia ha ratificato la Convenzione di Washington con la legge 29 novembre 1990 n. 387 rendendo possibile la pubblicazione del testamento internazionale sul territorio nazionale applicando le medesime formalità previste dall’art.620 del Codice Civile.
Il testamento internazionale può essere redatto da uno straniero nel territorio italiano, o da un cittadino italiano in uno Stato estero che abbia ratificato la suddetta Convenzione.
L’Annesso della Convenzione prevede dei requisiti formali il cui rispetto assicura la validità del testamento internazionale, indipendentemente dal luogo in cui è stato redatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità, residenza o domicilio del testatore.
Il testamento deve essere redatto in forma scritta, in qualsiasi lingua, ed il testatore deve dichiarare alla presenza di due testimoni che l’atto in questione contiene le sue ultime volontà; è inoltre necessaria la sottoscrizione da parte del testatore, dei testimoni e di persona abilitata secondo l’ordinamento di ciascuno degli Stati contraenti.
Tra gli altri Stati aderenti alla Convenzione o subentrati successivamente con accessione figurano il Belgio, la Francia, il Canada, il Portogallo, l’Australia, Cipro e la Slovenia.
Anche gli Stati Uniti d’America, la Russia e il Regno Unito sono Paesi firmatari della Convenzione nonostante non abbiano ancora proceduto a ratificarla (tuttavia, in virtù della Convenzione dell’Aia del 1961, un documento emesso in uno dei paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori).
In conclusione, il testamento internazionale costituisce un ulteriore strumento da considerare nella pianificazione successoria.
Milano, 18 Giugno 2021.
Avv. Giovanni Babino
Comments