top of page
Immagine del redattoreAvv. Giovanni Babino

Azioni o quote di partecipazione ereditate / l'imposta di successione italiana



- Nel caso di successione regolata dalla legge italiana, avere ereditato azioni (S.p.A.) o quote di partecipazione (di s.r.l.) induce a chiedersi se ed in quale misura anche questa posta ereditaria sia oggetto di imposta di successione.


- L’imposta di successione si applica anche alle azioni e alle quote di partecipazione ed ovviamente si applica con aliquote differenti, in relazione al grado di parentela di successione con il defunto, e precisamente:

 

  • Franchigia sino ad 1 milione di euro per ciascuno erede nel caso che gli eredi siano il coniuge o parenti in linea retta, e 4% sul valore eccedente € 1 milione per ciascuno erede;

  • 6% se eredi sono fratelli o sorelle del defunto, con franchigia sino ad € 100.000 centomila, per ciascuno erede (fratello o sorella)

  • 6% per gli altri parenti sino al quarto grado o, affini in linea retta, affini in linea collaterale, fino al 3° grado

  • 8% per le altre persone non rientranti tra quelle sopra indicate.

 

- Accertato quale sia l’aliquota da applicare, si deve determinare la base imponibile dell’aliquota, e cioè su quale importo applicare l’aliquota.


- Per le azioni o per i titoli quotati in borsa, l’importo da considerare come base imponibile per l’applicazione dell’aliquota è la media dei prezzi di compenso o dei prezzi dell’ultimo trimestre che precede l’apertura della successione.


- Per le azioni non quotate in borsa, o per le quote di partecipazione, l’importo da considerare è il valore proporzionalmente (cioè il numero delle azioni delle quote di partecipazioni), corrispondente al valore alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario redatto e vidimato.


- Per quanto possa sembrare strano, l’imposta di successione italiana, è tra quelle fino ad ora meno gravose rispetto a quella di altri Paesi dell’UE.

 

Milano, 12 Marzo 2020.

Avv. Giovanni Babino

16 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page