La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), dopo numerose pronunce di merito e di legittimità, ha modificato il testo unico bancario. La riforma si è rivelata epocale per tutti coloro i quali avessero acceso un mutuo, chiesto un finanziamento o che semplicemente avessero registrato delle passività sul proprio conto corrente.
La riforma consiste infatti nell’abolizione del c.d. anatocismo bancario e, nello specifico, «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Tuttavia, come sempre accade per le buone notizie, apparentemente, tale disposizione, secondo un’interpretazione filo-bancaria, avrebbe necessitato di un intervento del CICR (Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio), al fine di definire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria», in mancanza del quale, sempre secondo la succitata interpretazione, il disposto normativo non sarebbe stato suscettibile di applicazione immediata.
Trattandosi di rara ed insolita una tantum predisposta in favore dei cittadini, il provvedimento che il comitato interministeriale avrebbe dovuto redigere tardava a giungere ed il dettato normativo assumeva valore di lettera morta.La soluzione è giunta dall’emissione dell’ordinanza del Tribunale di Milano (Tribunale Milano 25 marzo 2015 - Pres. Laura Cosentini - Est. Silvia Brat.) con cui si è precisato che “L’art. 120 TUB, come modificato dalla legge n.147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), esclude l’anatocismo dai rapporti bancari; dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato”. Da ciò ne consegue che l’anatocismo bancario è divenuto illecito nel nostro ordinamento giuridico già a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, e cioè a a far data dal 27 dicembre 2013. La voluntas legis venne ulteriormente confermata dalla mancata conversione in legge dell’art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva reintrodotto la legittimità dell’anatocismo bancario. Oltre alla giurisprudenza di merito è successivamente intervenuta anche la Suprema Corte la quale, con sent. n. 9127/15 del 6.05.2015, ha definitivamente stabilito la scorrettezza della pratica anatocistica, indipendentemente dall’arco temporale in cui gli interessi a debito vengano contabilizzati, siano essi annuali o trimestrali.
Nel codice civile l’anatocismo è disciplinato all’art. 1283, in base al quale gli interessi scaduti, «in mancanza di usi contrari», possono produrre interessi solo dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre purché essi siano dovuti per almeno sei mesi. L’inciso “in mancanza di usi contrari”, al fine di potere superare il precetto codicistico, implica che lo stesso debba avere carattere normativo. Ha natura negoziale, e non normativa, la clausola che stabilisce la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con conseguente nullità della stessa per contrasto con una norma imperativa.Gli operatori del settore bancario, infatti, si ostinavano a sottrarsi al divieto imposto dalla legge disponendo la contabilizzazione degli interessi con cadenza annuale, sostenendo a tal fine l’esistenza di «usi normativi» che legittimassero la capitalizzazione annuale degli interessi passivi nel contratto di apertura di credito.
Tuttavia la giurisprudenza di legittimità, demolendo la posizione bancaria poiché non sussistono norme ad hoc, non ha dato seguito alle rimostranze della banca, ed inoltre ha sottolineato come, nella realtà storica, non si rilevasse alcuna consuetudine o uso in riferimento alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, decretando, quindi, l’arbitrarietà della pratica in questione. Per di più anteriore è una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali già nel novembre 2004 osservavano che fosse “illegittima qualsiasi forma di capitalizzazione”, sostenendo che “era assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver riconosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”.
Fonti Legge 27 dicembre 2013, n. 147, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385
Milano, 18 Marzo 2016.
Avv. Giovanni Babino
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