Com’è noto, la Legge Italiana 10.12.2012 n. 219 ed il D.Lgs. 28.12.2013 n. 154, hanno introdotto nell’ordinamento giuridico Italiano il principio innovativo dell’unicità dello status di figlio.
Non più quindi distinzioni, sotto il profilo ereditario, tra figli legittimi e figli naturali.
Prima della riforma, se il figlio naturale moriva senza lasciare prole, né coniuge, e senza avere redatto testamento, l’unico erede era il genitore che aveva formalizzato il riconoscimento ed era quindi escluso il concorso del genitore con gli altri parenti.
Quindi non erano chiamati all’eredità gli altri ascendenti (i nonni), né quelli naturali, né quelli legittimi (genitori del padre naturale).
Dall’entrata in vigore delle norme di legge citate, e quindi dall’8.01.2014, è stato modificato il testo dell’art. 565 Codice Civile Italiano.
E quindi, poiché il figlio naturale è equiparato al figlio legittimo, nel caso di decesso del figlio naturale, ed in assenza di coniuge e figli, sono chiamati all’eredità, oltre al genitore naturale che ha fatto il riconoscimento, anche il genitore naturale che non ha fatto il riconoscimento e gli altri ascendenti (nonni) e parenti (zii), sia naturali, sia legittimi, ed anche gli altri parenti.
E’ stata dunque notevolmente ampliata la categoria dei chiamati all’eredità, fatta salva l’applicazione degli altri articoli 580 e ss. cod. civ. it.
Milano, 07 Maggio 2018.
Avv. Giovanni Babino
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