La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 dicembre 2019 nella Causa C-532/18 ha ridefinito la nozione di “incidente” in tema di responsabilità del vettore nell’ambito del trasporto aereo .
Infatti, in relazione ad un fatto costituito dal rovesciamento di un caffè bollente addosso ad una passeggera durante un volo, la quale riportava delle ustioni e per il quale la stessa citava in Austria la compagnia aerea austriaca per risarcimento danni ai sensi dell’art.17 c.1 della Convenzione di Montreal, è stato sottoposto dal giudice nazionale austriaco alla Corte europea il quesito sull’esatta portata della nozione di incidente (in riferimento appunto alla citata Convenzione di Montreal del 1999 - alla quale aderiscono più di 80 Stati - in tema di trasporto aereo).
In primis , sulla propria competenza a decidere, la Corte europea con la sentenza del 19.12.2019 ha precisato che: “ la Convenzione di Montreal, in vigore, per quanto attiene all’Unione, dal 28 giugno 2004, costituisce, a decorrere da tale data, parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e , conseguentemente, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla sua interpretazione (sentenza del 12 aprile 2018, Finnair C‑258/16, EU:C:2018:252, punti 19 e 20 nonché la giurisprudenza citata)”.
La Corte europea pertanto, chiamata a pronunciarsi sull’ampiezza della nozione di incidente richiamato dalla Convenzione di Montreal all’art.17 comma 1, ha stabilito che rientra in tale concetto ogni situazione che si verifichi a bordo di un aereo “nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo” e ribadendo che la Convenzione di Montreal “conformemente al terzo comma del preambolo della Convenzione di Montreal, gli Stati aderenti alla Convenzione stessa, riconoscendo «l’importanza di tutelare l’interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione», hanno peraltro deciso di prevedere un regime di responsabilità oggettiva dei vettori aerei”.
Pertanto, per il giudice europeo non occorre che l'incidente sia derivato da un rischio inerente al volo per condannare la compagnia al risarcimento del danno a favore del passeggero.
È importante sottolineare come dal punto di vista dell’onere probatorio in tali casi il danneggiato (passeggero) dovrà pertanto solo provare il fatto per vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento, restando ferme le clausole di esonero di responsabilità per il vettore previste dagli art.20 e 21 della Convenzione di Montreal.
Ovviamente ogni caso ha una sua specificità che deve essere esaminata.
Milano, 21 Febbraio 2020.
Avv. Giovanni Babino
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