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L’importanza della clausola ex works nei contratti internazionali

Immagine del redattore: Avv. Giovanni BabinoAvv. Giovanni Babino

La vendita di prodotti nazionali all'estero rappresenta probabilmente uno dei contratti più comuni nell'ambito dell'attività di esportazione.


Spesso viene sottovalutata l’importanza di regolamentare in maniera adeguata i contratti internazionali di compravendita (tra venditore italiano ed acquirente straniero), con inevitabili conseguenze negative nei momenti successivi alla vendita quando sorgono delle divergenze tra le parti.


In caso di inadempimento da parte dell'acquirente (come, ad esempio, il mancato pagamento del prezzo) o dell'insorgere di altre controversie di natura giuridica, il venditore, per tutelare i propri diritti, sicuramente preferirebbe adire il Giudice del proprio Stato rispetto ad iniziare un contenzioso in uno Stato estero.


Tuttavia, le norme UE spesso non consentono una libera scelta del Giudice da adire, costringendo il venditore italiano a ricorrere al Giudice del Paese estero, con un conseguente aumento di costi e tempi.


Il venditore esportatore può però risolvere questo problema inserendo nel contratto la clausola opportuna.


Tra le clausole più rilevanti da includere in un contratto internazionale (a tutela del contraente venditore italiano), spicca certamente la clausola Ex Works (EXW), nota anche come "franco fabbrica".


Detta clausola rientra tra le norme Incoterms® – acronimo di International Commercial TERMS –, ovvero termini contrattuali, stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale, che definiscono in modo preciso la suddivisione di obblighi, responsabilità e costi tra il venditore e l'acquirente riguardo alla consegna della merce.


La clausola Ex Work Influisce in modo rilevante, non solo sui diritti e sulle responsabilità delle parti coinvolte nel trasporto, ma anche in tema di giurisdizione applicabile.


Come recentemente ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( Cass. SS. UU. n. 11346/2023 ), con la clausola ex works, il luogo di consegna della merce viene considerato in Italia, stabilendo così la giurisdizione in Italia.


Radicata la giurisdizione in Italia, la tutela dei propri diritti (ed anche il recupero crediti) sarà ovviamente più agevole per il contraente italiano.


Milano 18.02.2025


Avv. Giovanni Babino

 
 
 

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