Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (da qui in avanti C.N.D.C.E.C.), a seguito di una pubblica consultazione riservata agli Ordini territoriali conclusasi il 30 giugno scorso, ha deliberato l’emanazione del primo Codice delle sanzioni disciplinari della categoria.
Il codice entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. Tuttavia non si tratta della prima novità di quest’anno, infatti sul finire del 2015 il C.N.D.C.E.C. si era già adoperato per l’approvazione del codice deontologico dei commercialisti, entrato in vigore il 1° marzo 2016, in sostituzione del codice del 2008.
Il nuovo codice deontologico è imperniato sul rapporto fiduciario tra cliente e professionista, infatti se da un lato il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento, anche per il professionista varrà la stessa regola, previa pattuizione. Si stabilisce inoltre, nel caso di assenza delle specifiche competenze in capo al commercialista in merito ad una determinata pratica, la sussistenza dell’obbligo di rifiutare l’incarico, nonché l’obbligo di rifiutarne la prosecuzione qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzarne la libertà di giudizio oppure condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute.
Si precisa inoltre che il professionista il quale subentri ad un altro collega nell’assolvimento dello stesso incarico, dovrà preliminarmente accertarsi che nei confronti del collega precedente sia stato adeguatamente manifestato il recesso da parte del cliente, nonché l’avvenuto pagamento delle rispettive spettanze e, nel caso in cui non l’avesse fatto, invitare quest’ultimo ad ottemperarvi tempestivamente.
Inoltre tutti i commercialisti ed esperti Contabili sono tenuti a seguire il cliente in tutte le fasi del rapporto professionale. Il professionista deve informare subito il cliente sulla sua decisione di accettare o meno l’incarico ed una volta accettato, dovrà assicurare al cliente un’adeguata organizzazione dello studio e la specifica competenza richiesta.
Il Codice delle sanzioni disciplinari, è stato concepito per facilitare un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle sanzioni disciplinari comminate per stesse tipologie di violazioni deontologiche.
Il codice individua tre diverse fattispecie di sanzioni, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni fino a giungere alla radiazione dall’Albo.
Il codice delle sanzioni disciplinari deve necessariamente essere letto in correlazione al codice deontologico, determinando una perfetta sintonia tra la sanzione da comminare e l’illecito disciplinare di cui al relativo codice.
A titolo esemplificativo la sanzione della censura, consistente in una dichiarazione formale di biasimo, si applica nel caso di violazione dei doveri di integrità, di obiettività e di indipendenza.
La sanzione della sospensione, variabile da mesi fino al massimo di due anni, si applica nel caso di violazione dell’obbligo di riservatezza e degli obblighi da rispettare nel caso di subentro ad un collega, nonché in caso di mancata stipulazione di assicurazione professionale.
La più grave sanzione della radiazione dall’albo sarà comminata a chi, in presenza di circostanze aggravanti, quali la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell’iscritto, la sussistenza di dolo, la commissione di più violazioni contemporanee, incorra in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sarebbe già applicabile la sanzione disciplinare della sospensione fino a due anni, come ad esempio nel caso di esercizio abusivo dell’attività professionale.
Milano, 29 Luglio 2016.
Avv. Giovanni Babino
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