La recente ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 13 febbraio 2020, n. 3561 fornisce la corretta interpretazione delle norme sulla giurisdizione in tema di contratto di trasporto aereo, ed in particolare sui rapporti tra le fonti (europee e internazionali) in materia.
Nel caso di specie, due coniugi di nazionalità italiana avevano acquistato online dall’Italia due biglietti aerei sul sito web della compagnia aerea, ed il contratto da essi stipulato conteneva la clausola che prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice irlandese (giudice del luogo della sede principale della compagnia aerea).
A seguito della cancellazione del volo, i due coniugi convenivano in giudizio la compagnia aerea dinanzi al Tribunale Italiano per chiedere il risarcimento del danno, e la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione. Pertanto, i due coniugi, parte attrice, richiedevano il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. alla Suprema Corte.
La parte attrice riteneva la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla base dell’art.33 c.1 della Convenzione di Montreal, ratificata da Italia e Irlanda nonché recepita nell’ordinamento comunitario con la decisione 2001/539/CE, il quale prevede che «L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione», poiché il luogo di destinazione del volo era l’Italia, nonché invocava l’art. 49 della stessa convenzione che stabilisce la nullità di “tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.»
La compagnia aerea convenuta invece riteneva sussistente giurisdizione del giudice irlandese in base alla clausola sulla giurisdizione accettata dalla controparte al momento della conclusione online del contratto, facendo riferimento all’art. 25 del Regolamento (UE) 1215/2012, il quale stabilisce che le parti, concordemente, possono convenire la competenza di una specifica autorità giurisdizionale, purché tale pattuizione avvenga per iscritto. Su tale punto però, la parte attrice invocava l’art. 71 c. 1 dello stesso Regolamento UE 1215/2012 secondo cui «Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari», concludendo che pertanto prevaleva in ogni caso l’art.33 della Convenzione di Montreal già citato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, confermavano la tesi della parte attrice stabilendo la prevalenza dell’art.33 della Convenzione di Montreal sulla clausola contrattuale della giurisdizione. Inoltre, il giudice riteneva sussistente la giurisdizione del giudice italiano non solo per quanto attinente al luogo di destinazione, bensì anche sia in applicazione del criterio di collegamento del “luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto” ritenendo che nel caso di acquisto online del biglietto aereo, quest’ultimo coincida col luogo nel quale l’acquirente sia venuto a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo (in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.18257/2019).
In conclusione, quindi, il quadro delineato dalla recente statuizione della Corte Suprema in tema di giurisdizione presenta ulteriori aspetti rilevanti da tenere in conto nell’ambito del contenzioso sui contratti di trasporto aereo.
Milano, 26 Marzo 2020.
Avv. Giovanni Babino
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