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Immagine del redattoreAvv. Giovanni Babino

Trasporto aereo – ultime novità in tema di risarcimento per ritardo aereo



In tema di trasporto aereo, è ormai noto il generale obbligo della compagnia aerea di corrispondere un risarcimento o “compensazione” al passeggero per danno da ritardo, purché il ritardo sia di una certa entità, previsto dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei in materia.


Meno noto sicuramente è il principio recentemente espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 12 marzo 2020, relativa alla causa C-832/18, secondo il quale la compagnia aerea ha l’obbligo di risarcire il passeggero per il ritardo del volo sostitutivo del primo volo cancellato, purché si viaggi sempre con la stessa compagnia.


Spesso accade che, in caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea offra al passeggero la possibilità di usufruire di un volo successivo e sostitutivo del primo per raggiungere la destinazione programmata.


Si è posto il problema della risarcibilità del danno da ritardo in favore dei passeggeri anche in relazione a questi voli “alternativi”, stante l’opposizione ferma delle compagnie aeree a risarcire questa tipologia di danno.


Ebbene, con la recente sentenza anteriormente menzionata, la Corte Europea di Giustizia ha offerto un’interpretazione estensiva dell’ art.7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) affermando che “deve essere interpretato nel senso che un passeggero aereo, che ha beneficiato di una compensazione pecuniaria a causa della cancellazione di un volo ed ha accettato il volo alternativo che gli è stato proposto, può pretendere che gli sia riconosciuta una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, qualora tale ritardo si sia protratto per un numero di ore tale da dar diritto a una compensazione pecuniaria e il vettore aereo del volo alternativo sia lo stesso del volo cancellato”.


Tale decisione è in linea con le recenti pronunce del giudice europeo, in quale sempre più spesso propende a favore del passeggero in caso di disagi nell’ambito del trasporto aereo.


Ovviamente ogni caso va valutato attentamente verificando la presenza dei requisiti in diritto e la tempistica dei fatti (in caso di ritardo aereo, va quantificato correttamente dal punto di vista temporale il ritardo).

 

Milano, 1 luglio 2020.

Avv. Giovanni Babino

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