Talvolta si pensa che per distribuire il proprio patrimonio ai propri cari esista solo il testamento o la donazione.
Tra i propri cari a volte ci sono persone che non sono parenti e che tuttavia meritano particolare attenzione.
L’istituto del Trust offre delle possibilità a volte inimmaginabili ed inoltre consente a chi istituisce il trust di conservare diritti quali l’usufrutto, e di far beneficiare dei soggetti sempre che essi siano meritevoli con la loro condotta di ottenere questi benefici.
Il Trust è un istituto di diritto inglese e molto utilizzato nei Paesi di Common Law.
L’Italia ha ratificato con Legge 16 ottobre 1989 N. 134 entrata in vigore l’01 gennaio 1992 l’ordinamento dell’Aja dell’1 luglio 1985.
Ovviamente istituire un trust e conferire beni nel trust è un’operazione giuridicamente complessa ma che consente di attuare con efficacia la pianificazione della successione senza ricorrere al testamento e senza ricorrere alle donazioni che a volte si rivelano profondamente deludenti.
Il nostro Studio si occupa di assistenza legale in materia di Trust da oltre 10 anni;
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Milano, 26 luglio 2024.
Avv. Giovanni Babino
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