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Novità nella tassazione dei dividendi di società con sede in Italia




Il 24 Dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione (L.157/2019) del Decreto legge n.124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.


In materia di dividendi è utile esaminare l’art. 32-quater (Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici).


Il nuovo regime (in assenza di una norma transitoria) si applica ai dividendi corrisposti a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.


L’art. 32-quater, comma 1, prevede che i dividendi corrisposti alla società semplice, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da parte di società con sede in Italia (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione) o da enti pubblici o privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e aventi sede nel territorio dello Stato, si  intendano  percepiti  dai rispettivi  soci  con  conseguente  applicazione  del corrispondente regime fiscale.


In particolare:

  • Sulla parte di dividendo imputabile ai soci persone fisiche residenti in Italia non imprenditori è prevista una ritenuta d’imposta del 26%, di cui all’art. 27, comma 1 del Dpr 600/1973.

  • Non è soggetta a ritenuta d’imposta la parte di dividendo imputabile a società in accomandita semplice o in nome collettivo aventi sede in Italia e il 41,86% dei dividendi percepiti è escluso dalla formazione del reddito complessivo.

  • Sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 % del loro ammontare i dividendi corrisposti alla società semplice per la parte di dividendo imputabile a società di capitali o enti commerciali con sede in Italia.

  • Per quanto riguarda le altre categorie di soci della società semplice (ad esempio, enti non commerciali o soggetti non residenti), la rispettiva parte di dividendo concorrerà invece a formare il reddito complessivo nella misura del 100 %.


Il momento rilevante per la tassazione è quello in cui il dividendo viene corrisposto.


È pertanto necessario che la società emittente, in un momento antecedente all’emissione dei dividendi, venga a conoscenza della composizione della società semplice (soggettività giuridica dei soci e loro quota di partecipazione agli utili della società semplice) per individuare il corretto trattamento fiscale.


Per quanto riguarda le società fiduciarie, qualora le azioni o le quote di proprietà della società semplice siano amministrate da una fiduciaria italiana, o nel caso in cui quest’ultima si interponga fra il socio della società semplice e la società stessa, la trasmissione delle informazioni relative alla soggettività giuridica dei soci della società semplice dovrà essere veicolata attraverso la fiduciaria (non opera in qualità di sostituto o responsabile d’imposta).


Da un primo esame della novella normativa il sistema delineato dall’art. 34-quater della L.157/2019 risulta discriminatorio nei confronti degli investimenti esteri e dei soci non residenti di società semplici italiane.


Ciò sarà oggetto di contestazione in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza C685/16), un trattamento fiscale differenziato tra i dividendi distribuiti da una società residente e i dividendi distribuiti da una società stabilita all’estero, anche in uno Stato non Ue, rientra fra le misure considerate come restrizioni dei movimenti di capitali e, in quanto tali, vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.


La l.157/2019 prevede, contrariamente a quanto previsto dal TFUE, che in assenza di una espressa previsione normativa, i dividendi di fonte estera o destinati a soci (di società semplice) non residenti in Italia, a differenza di quelli previsti per i residenti, concorrano alla formazione del reddito imponibile dei soci per il loro intero ammontare.


Non resta che seguire lo sviluppo della novella normativa per poter modulare le strategie.


Milano, 10 Gennaio 2020.

Avv. Giovanni Babino

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