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La violazione dell’art. 2 Convenzione Aja 1.7.1985 e la nullità del Trust



Con sentenza del 26 Novembre 2019 il Tribunale di Parma ha applicato il principio ribadito dalla Suprema Corte che ritiene nullo il trust in cui disponente, trustee e beneficiari siano le medesime persone.

 

Nel caso valutato dal Tribunale di Parma le stesse persone erano, infatti, i disponenti, i trustees nonché i beneficiari, di un trust regolato dal diritto inglese ed istituito da cittadini italiani nel quale erano stati conferiti beni ubicati in Italia.

 

Evidente la violazione dell’art. 2 Conv. Aja dell’1 Luglio 1985, ed inevitabile la dichiarazione di nullità.

 

Milano, 26 Luglio 2021.

Avv. Giovanni Babino

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