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La violazione dell’art. 2 Convenzione Aja 1.7.1985 e la nullità del Trust

Immagine del redattore: Avv. Giovanni BabinoAvv. Giovanni Babino


Con sentenza del 26 Novembre 2019 il Tribunale di Parma ha applicato il principio ribadito dalla Suprema Corte che ritiene nullo il trust in cui disponente, trustee e beneficiari siano le medesime persone.

 

Nel caso valutato dal Tribunale di Parma le stesse persone erano, infatti, i disponenti, i trustees nonché i beneficiari, di un trust regolato dal diritto inglese ed istituito da cittadini italiani nel quale erano stati conferiti beni ubicati in Italia.

 

Evidente la violazione dell’art. 2 Conv. Aja dell’1 Luglio 1985, ed inevitabile la dichiarazione di nullità.

 

Milano, 26 Luglio 2021.

Avv. Giovanni Babino

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