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Fideiussioni: nullità di alcune clausole “standard” utilizzate dalle Banche



La Corte di Cassazione a sezioni unite con la recente sentenza n. 41994 del 30.12.2021 ha definitivamente risolto una questione a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza relativamente alle fideiussioni redatte su schema ABI (l’Associazione Bancaria Italiana).


In particolare, alcune clausole erano già state valutate come intesa anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia nel 2005 (provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005: “Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”).


A distanza di parecchi anni, arriva la decisione della Suprema Corte che dichiara la nullità parziale delle fideiussioni contenenti le suddette clausole, tenuto conto delle norme europee e nazionali.


Pertanto, dalla nullità di dette clausole derivano alcuni effetti:

-le fideiussioni, depurate dalle clausole affette da nullità, restano valide ed efficaci;

-la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della nullità delle suddette clausole, l’imprescrittibilità dell’azione di nullità e, ricorrendone i presupposti, la proponibilità dell’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dell’azione di risarcimento danni.

 

Milano, 12 Gennaio 2022.

Avv. Giovanni Babino

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